Art. 2.
(Funzioni dell'Agenzia).

      1. Nell'ambito del riassetto di cui all'articolo 1, l'Agenzia svolge le seguenti funzioni:

          a) promozione e diffusione del turismo automobilistico interno e internazionale;

          b) promozione e diffusione della cultura dell'educazione e della sicurezza stradali, con particolare riguardo alla preparazione dei giovani conducenti;

          c) promozione e coordinamento di iniziative e di interventi nei diversi settori

 

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della mobilità, attraverso la diffusione di una cultura dell'automobile in conformità con i princìpi della tutela ambientale, della sicurezza, nonché della valorizzazione dell'intermodalità e del territorio;

          d) studio, ricerca scientifica e documentazione sui temi automobilistici, turistici e della mobilità e collaborazione alla soluzione dei relativi problemi con le competenti autorità centrali e locali.

      2. Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1, l'Agenzia, attraverso la propria organizzazione diretta e indiretta, espleta in particolare le proprie attività nelle seguenti materie:

          a) assistenza tecnica, stradale, turistica, economica, legale, tributaria e assicurativa a favore degli automobilisti italiani e stranieri;

          b) servizi a carattere amministrativo e fiscale connessi alla proprietà e all'uso degli autoveicoli nonché in materia di turismo automobilistico;

          c) sicurezza ed educazione stradali, corsi di guida sicura, infomobilità nazionale e locale;

          d) studio ed elaborazioni tecnico-statistiche sui fenomeni della mobilità e del turismo;

          e) eventuali ulteriori compiti e servizi che, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, possono essere ad essa delegati o affidati, anche su base convenzionale e dietro corrispettivo, dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali o da altre pubbliche amministrazioni, nonché da soggetti privati.